Inquinamento elettromagnetico: i limiti di legge

I limiti di legge previsti dalla normativa italiana, così come nella normativa internazionale, riguardano principalmente l’intensità dei campi elettromagnetici. Il limite all’intensità è volto a mitigare gli effetti termici del campo con un’elevazione della temperatura corporea minore di 1 °C. Il limite all’intensità, dunque, non è inerente agli effetti non termici del campo elettromagnetico, ovvero a quelli derivanti dalla sua interferenza con la biologia e la fisiologia degli esseri viventi.

Prima di proseguire con la lettura dell’articolo, è importante sottolineare un aspetto che potrebbe interessarti personalmente. Come ben saprai, le abitazioni moderne non sono sempre rifugi sicuri, essendo sempre più esposte a radiazioni crescenti e inquinanti di varia natura. Le statistiche dell’ISTAT, infatti, riportano oltre 8000 decessi all’anno (solo in Italia) direttamente correlati ai rischi presenti nelle abitazioni.

Nel contesto attuale, è fondamentale capire se la tua casa, luogo dove trascorri gran parte del tuo tempo, potrebbe rappresentare una minaccia per la tua salute o quella dei tuoi cari. Sarebbe utile, dunque, avere a disposizione uno strumento affidabile e veloce per identificare e misurare tali rischi.

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Tornando al discorso, in Italia non sono previste sanzioni per gli impianti emissivi che superano i limiti di legge, o per quelli che contribuiscono a generare una somma di campi elettromagnetici superiori al limite consentito per un’area abitata. In ogni caso, se sono superati i limiti totali o puntuali, si applicano procedure cosiddette di “riduzione a conformità”, almeno per gli impianti di telecomunicazioni. L’adeguamento degli impianti è imposto da Province e Regioni, ed è a carico del titolare dell’impianto.

La violazione delle normative relative alle emissioni elettromagnetiche e l’emissione di onde elettromagnetiche al di fuori dei limiti previsti dalla legislazione non sono infatti menzionate nel D. Lgs. 231/2001, e non comportano responsabilità amministrativa delle società private o Enti. Né sono contemplati fra le fattispecie di reati ambientali dal D. Lgs. n. 121/2011 (emesso in attuazione della Direttiva 2008/99/CE, in materia di tutela penale dell’ambiente). Ma ci si può comunque difendere 1.

Vi è, infine, una distinzione fra campi elettromagnetici ad alta frequenza (10 kHz – 300 GHz), fra i quali rientrano ad es. i campi generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile, e campi a bassa frequenza (0 Hz – 10 kHz), fra i quali rientrano i campi generati dagli elettrodotti, che emettono campi elettromagnetici a 50 Hz (in Italia, 60 Hz negli USA). Infatti, i meccanismi di interazione di tali campi con gli esseri viventi – e quindi le possibili conseguenze per la salute – variano con la frequenza.

Le varie sorgenti di campi elettromagnetici alle varie frequenze. (fonte: ENEA)

Si noti che i limiti di legge italiani che esporremo nei prossimi paragrafi si riferiscono alla popolazione generale, non ai lavoratori. A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è infatti costituito dal D. Lgs. 159/2016, che è una “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, e dal precedente D.Lgs. 81/2008, “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

I limiti italiani previsti per le alte frequenze

In Italia, la legge quadro 36/01 prevede, per le intensità dei campi elettromagnetici:

  • un “limite di esposizione” (per la tutela da effetti acuti);
  • un “valore di attenzione” (per la tutela da effetti a lungo termine);
  • un “obiettivo di qualità” (per la minimizzazione dell’esposizione).

Il limite di esposizione è il valore che non deve mai essere superato per le persone non professionalmente esposte (quindi il pubblico) per la tutela da effetti acuti. Il valore di attenzione si applica agli ambienti residenziali e lavorativi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Sono quindi escluse, ad esempio, strade e piazze, per le quali si applica il limite di esposizione.

In particolare, il valore di attenzione è assai importante, in quanto assunto a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L’obiettivo di qualità, invece, è un valore che dovrebbe essere raggiunto nel caso di nuove costruzioni, in altre parole si applica ai progetti successivi alla data di emanazione del decreto che li stabilisce per legge.

Per i campi elettromagnetici ad alta frequenza (da 100 kHz a 300 GHz), i limiti di legge sono previsti dal DPCM 8.7.2003 (G.U. n. 199 del 28.8.2003), dal titolo: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.

Il limite di esposizione previsto dal decreto in questione, relativo ai campi elettrici prodotti da una sorgente fissa di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz, è compreso fra 20 V/m e 60 V/m a seconda della frequenza della radiazione (v. tabella qui sotto). Il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità sono invece di 6 V/m (il primo è per i luoghi in cui si staziona almeno 4 ore al giorno), valori pari al doppio di quelli previsti in altre nazioni fuori dall’Unione Europea. Nel canton Ticino, ad esempio, il valore è di 3 V/m alla base dell’antenna.

I limiti di legge per i campi e.m. ad alta frequenza (da all. B del DPCM 8.7.2003)

Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita nell’allegato C del decreto DPCM 8.7.2003 con formule matematiche relativamente complesse, deve essere minore di 1. In caso contrario, si dovrà attuare la cosiddetta “riduzione a conformità”, secondo quanto descritto nel citato allegato C, ma in modo meno stringente se vi è il concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Da notare che, secondo la legge in questione, i valori limite riportati in tabella si applicano agli impianti fissi (come ad es. le stazioni radio base della telefonia, le stazioni trasmittenti radio-televisive, etc.), ma non ai dispositivi mobili come i cellulari, per i quali nel nostro Paese non esiste una soglia specifica, se non quella europea del SAR (che però viene autocertificato), di cui parleremo più avanti.

Si noti inoltre che, per i campi ad alta frequenza (purché di frequenza superiore a 300 Mhz), in generale non è necessario misurare a parte il valore del campo magnetico (H), essendo quest’ultimo semplicemente proporzionale a quello elettrico (E): infatti nel vuoto (o, con ottima approssimazione, in atmosfera) E = 377 x H, per cui in pratica è sufficiente misurare il solo campo elettrico. Invece, la densità di potenza (D) è legata al campo elettrico dalla semplice relazione: D = E2 / 377 W/m2, per cui il misurare solo la componente |E|² può approssimare la densità di potenza (se, ad es., E = 6 V/m, ho D = 100 mW/m2).

Tuttavia, la proporzionalità fra campo elettrico e campo magnetico (o meglio, di induzione magnetica) è vera solo nel “campo lontano” dalla sorgente, non nel suo “campo vicino”, il cui raggio si estende dalla sorgente stessa per una distanza pari al massimo tra λ e D2/2λ, dove λ è la lunghezza d’onda delle onde del campo e D è la dimensione massima dell’antenna. Ad es. il campo vicino di un’antenna di telefonia UMTS (3G) lunga 80 cm ha raggio r = 0,64/2,86 x 10 m = 2,24 m; mentre, per un’antenna GSM (2G) a 960 MHz lunga 120 cm (che non sono state ancora smantellate), ha raggio r = 1,44/3,125 x 10 m = 4,61 m.

Nel campo vicino, invece, campo elettrico e campo di induzione magnetica (che coincide con il campo magnetico in aria, ma non nei materiali) non sono né perpendicolari né proporzionali, e la densità di potenza è “swattata”, cioè il suo modulo è D = E x H x sen α, dove α è l’angolo formato tra le direzioni dei vettori E ed H. Alla sorgente i due campi possono essere paralleli, per diventare poi, alle soglie del campo lontano, perpendicolari. All’origine, quindi, D = 0, per diventare D = E x H in campo lontano. Quali sono le conseguenze di ciò?

Secondo Livio Giuliani, “in Italia i telefonini che producono a 3 cm per il GSM (rete 2G) a 1,5 cm per l’UMTS (rete 3G) a 1 cm per l’LTE (rete 4G) più di 40 V/m o più di 0,1 A/m dovrebbero essere già ora proibiti perché non risultano essere conformi ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabiliti all’art. 3 del DM 381/1998, Regolamento di cui all’art 1 comma 6 lett. a n. 15 della legge 31 luglio 1997 n. 249”.

Infatti, come spiega Giuliani, “in tale decreto c’è scritto che ‘in campo vicino’ devono essere rispettati i limiti e il valore di attenzione o misura di cautela tanto per il campo elettrico che per il campo magnetico in aria. Da qui si deduce che, ancorché  la norma si riferisca agli impianti fissi, tuttavia è applicabile anche ai telefonini, a meno che non si voglia sostenere che il campo elettromagnetico fa bene o male alla salute a seconda della sua origine e non della sua intensità, frequenza e fase!”.

A tal fine, bisogna distinguere in campo vicino la cosiddetta “zona di induzione”: ovvero quella in cui i due campi, elettrico e magnetico, sono lontani dall’essere perpendicolari. Tale zona, matematicamente caratterizzata come avente distanza dall’origine d < λ/2p, diventa, da un punto di vista ingegneristico, d < λ/10.

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Tornando al discorso, in pratica, per un’onda GSM (rete 2G) a 960 MHz, d < 31,25/10 cm = 3,125 cm; per una LTE (rete 4G) a 2,6 GHz, d < 14,29/10 cm = 1,43 cm; donde le raccomandazioni di tenere il telefonino ad una distanza di 1,5 cm dal corpo, presente in molti foglietti di istruzioni dei telefonini dove è riportato il SAR (di cui parleremo più avanti). Il SAR è proporzionale alla densità di potenza, ma nella zona di induzione del telefonino la densità di potenza è fortemente “swattata”, per cui lì non è rappresentativa del reale campo elettrico o magnetico, bensì lo sottostima!

I limiti per le radiofrequenze a casa e all’aperto

In pratica, a casa, nel giardino della propria abitazione ed a scuola il limite per le radiofrequenze previsto dalla legge italiana è di 6 V/m per l’intensità del campo elettrico e di 100 mW/m2 per la densità di potenza. Invece all’aperto, ove non sia prevista una permanenza prolungata delle persone, il limite previsto attualmente dalla normativa varia tra 20 e 60 V/m, a seconda della frequenza della sorgente.

A titolo di esempio, un vecchio cellulare GSM operante su rete 2G alla potenza di 1 W crea un campo di circa 6 V/m già a un metro di distanza e di 60 V/m a 10 cm (i moderni smartphone 4G di solito emettono molto meno: circa 1-5 V/m a 10 cm se il “campo” è buono/medio). I vecchi telefonini che usano il 2G sono noti per comunicare a piena potenza quando si collegano a un numero, perciò un modello vecchio – o magari uno nuovo con poco “campo” – sarebbe facilmente “fuori legge” se gli si applicasse tale normativa. Guarda caso, nel nostro Paese non esiste un normativa che regola il campo elettrico prodotto dai cellulari.

Molti telefonini vecchi e nuovi sarebbero fuori legge se a pochi cm da essi si applicasse loro la stessa soglia di legge che si applica per le sorgenti RF fisse.

Ma, con la legge n. 221/2012, correlata all’implementazione della tecnologia 4G (LTE), i limiti di esposizione della popolazione alle radiofrequenze sono in realtà ulteriormente aumentati, poiché il valore di 6 V/m non è più calcolato come media nei 6 minuti di rilevazione (previsti nel decreto del 2003), ma come media delle emissioni nell’arco delle 24 ore, per cui i picchi massimi oltre i 6 V/m sono oggi legalmente ammortizzati dai valori minimi registrati nelle ore notturne (quando si utilizzano poco i cellulari). Così, un valore massimo giornaliero su 6 minuti può essere ad es. di 4,08 V/m, ma la media su 24 ore di 2,4 V/m.

Il trucco dello “spalmare” per legge su 24 ore i valori del campo misurati per ottenere di fatto un limite di legge più basso.

Tuttavia, sull’argomento la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice della ricerca all’Istituto Ramazzini – Centro di Ricerche sul Cancro “Cesare Maltoni”, raccomanda al Governo: “Occorre modificare il sistema di monitoraggio, in modo che le misurazioni dell’esposizione ai campi a radiofrequenza nelle abitazioni non vengano più fatte sulla base di una media nelle 24 ore, ma che vengano al contrario eseguite in maniera puntiforme, senza che nell’intera giornata venga superato il limite di 6 V/m”.

Inoltre, come spiega Maurizio Martucci nel suo libro Manuale di difesa per elettrosensibili, nel 2016 “un decreto attuativo del ministro Galletti ha inserito nuovi vincoli per l’assorbimento delle onde da parte degli edifici (sia privati che pubblici, comprese scuole e ospedali), che si traducono in un generoso lascito alla discrezionalità dei gestori telefonici che, attraverso una motivata relazione tecnica, possono certificare una previsione sul tasso di assorbimento elettromagnetico della vostra abitazione tenendo presente la sola presenza di aperture e coperture, tralasciando ogni perizia sul materiale di costruzione dell’edificio”.

Come chiarisce infatti l’esperto prof. Livio Giuliani, portavoce della Commissione Internazionale per la Sicurezza dei campi elettromagnetici, “Alzano il valore limite e di attenzione dei campi elettromagnetici nell’ambiente. Lo fanno, come al solito, senza modificare i disposti del regolamento recante i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e confermati dal decreto ambientale DPCM 8/7/2003, ma dando disposizioni (per legge!) su come si fanno le misure”.

Il decreto DPCM 8.7.2003 non si applica per le esposizioni alle radiofrequenze dovute a scopi diagnostici o terapeutici ed a quelle dovute a ragioni professionali per i lavoratori (per i quali valgono, invece, le considerazioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, in cui viene recepita la direttiva comunitaria specifica n. 2004/40/CE), come ad es. quelli che operano su trasporti azionati elettricamente (quali treni e tram), lavoratori addetti alla manutenzione o installazione delle antenne radio base, etc.

In risposta alla necessità, da tempo avvertita a livello nazionale ma ancor più a livello locale, di un censimento delle sorgenti inquinanti (in particolare, degli impianti per la telefonia cellulare) e, sulla base di quanto previsto dalla legge quadro n. 36/2001), è in corso la costituzione di specifici catasti (nazionale e anche regionali) delle sorgenti di campo elettromagnetico come supporto per le attività di controllo, di informazione della cittadinanza e, soprattutto, per l’attività di pianificazione.

I limiti italiani previsti per le basse frequenze

Per i campi elettromagnetici a bassa frequenza – ma solo per quelli a frequenza industriale (50 Hz) generati da elettrodotti – i limiti di legge, sia per il campo elettrico sia per quello magnetico, sono previsti dal DPCM 8.7.2003 (G.U. n. 199 del 29.8.2003), dal titolo: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.

Il decreto in questione prevede un limite di esposizione di 100 µT per l’induzione magnetica e di 5000 V/m per il campo elettrico; lo stesso decreto fissa per l’induzione magnetica (cioè, in parole povere, per il campo magnetico) un valore di attenzione a 10 µT e per l’obiettivo di qualità a 3 µT. Questi limiti vanno applicati, come per le alte frequenze, a tutti i luoghi ad alta frequentazione e dove si prevede una permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e, per il solo obiettivo di qualità, ai nuovi progetti successivi alla data di emissione del decreto.

I limiti di legge per i campi a 50 Hz generati da elettrodotti (DPCM 8.7.2003)

Si noti che, nel caso degli elettrodotti – e, più in generale, delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza – i limiti sui campi magnetici sono più importanti di quelli sui campi elettrici, non fosse altro perché questi ultimi vengono facilmente abbattuti dalle mura degli edifici e dagli abitacoli dei veicoli, mentre i campi magnetici lentamente variabili, al contrario, non sono schermabili, ed inoltre, secondo la letteratura scientifica, risultano essere maggiormente responsabili degli effetti sanitari.

Perciò, come misura di cautela per la protezione da eventuali effetti a lungo termine connessi con l’esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Diversamente, nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi sempre come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore.

Lo strumento attraverso il quale viene garantita l’applicazione dell’obiettivo di qualità è la cosiddetta “fascia di rispetto degli elettrodotti”, ossia una porzione di territorio intorno alla linea (o alla cabina), all’interno della quale l’induzione magnetica supera 3 µT; all’interno di tali fasce non è consentito costruire edifici adibiti a permanenza prolungata (non inferiore a 4 ore giornaliere). Tale concetto si applica sia ai nuovi edifici rispetto agli elettrodotti esistenti, sia ai nuovi elettrodotti rispetto alle strutture esistenti.

La fascia di rispetto di un elettrodotto (volume evidenziato in rosa).

La presenza di un elettrodotto comporta un vincolo per il territorio: la possibilità di edificare in prossimità di un elettrodotto è condizionata dalla destinazione d’uso della nuova opera con riferimento al tempo di occupazione previsto per la popolazione. La normativa prevede che sia il gestore a calcolare la fascia di rispetto per ogni singola linea. Il gestore calcola anche la “Distanza di Prima Approssimazione” (DPA), che rappresenta semplicemente la proiezione al suolo della fascia di rispetto valutata con parametri cautelativi.

Si tratta, in sostanza, di un corridoio tracciato sul terreno, da entrambi i lati della linea. La Distanza di Prima Approssimazione (DPA) non sostituisce la fascia di rispetto: ne rappresenta un’approssimazione bidimensionale utile per la gestione del territorio e per la pianificazione urbanistica. La sua ampiezza varia in funzione della corrente circolante e del tipo di elettrodotto. Il calcolo delle fasce di rispetto e delle DPA è previsto per le linee elettriche di alta e media tensione e per le cabine elettriche.

Per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, si deve fare riferimento all’obiettivo di qualità ed alla portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto – come definita dalla norma CEI 11-60 – che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti.

Si noti che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dal decreto in questione non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali. Inoltre, a tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.

Invece, per le “procedure tecniche di misura e valutazione dell’induzione magnetica” – cioè del campo magnetico prodotto da un elettrodotto – occorre fare riferimento al Decreto 29 maggio 2008 pubblicato nella G.U. n.153 del 2.7.2008. Infine, per chi fosse interessato alla “metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, occorre fare riferimento al Decreto 29 maggio 2008 pubblicato, questa volta, nella G.U. n.156 del 5.7.2008.

I limiti di esposizione per i telefoni cellulari

Oggi, nell’epoca del 4G (non sappiamo cosa succederà con il 5G), la gran parte della popolazione italiana risulta esposta ancora a valori molto bassi di campo elettrico “ambientale” (< 0,5 V/m), mentre è noto come l’esposizione al telefono cellulare possa raggiungere livelli di campo elettrico decisamente più elevati: in alcune condizioni, il cellulare può costituire la maggior fonte di esposizione a campi elettromagnetici (fino al 99% dell’esposizione globale alle radiofrequenze di un individuo).

Come detto in precedenza, nel nostro Paese non esiste una soglia specifica per il campo elettrico prodotto dai cellulari, nonostante la stessa legge che regolamenta le emissioni di sorgenti a radiofrequenza fisse dicesse anche che entro i 120 giorni avrebbero stabilito i limiti per le emissioni delle onde elettromagnetiche dei telefoni cellulari. Se ne sono, ahimè, dimenticati. E allora, gli unici limiti esistenti che devono essere rispettati sono quelli del SAR. Sono, però, “rispettati” con delle semplici autocertificazioni prodotte dalle case che i cellulari li producono.

L’esposizione ai campi elettromagnetici generati dal telefono cellulare è molto localizzata e interessa l’area della testa. L’energia emessa dal cellulare, dunque, viene in parte assorbita dalla testa. Esiste perciò un limite che è stato posto sulla quantità massima di energia elettromagnetica che può essere assorbita dalla testa (detta SAR) durante una telefonata: in Europa, tale limite è di 2 W/kg. Il manuale d’uso del telefono deve, per poter avere la marchiatura CE, riportare l’indicazione di tale quantità.

Un fantoccio usato per stimare il SAR prodotto da un telefonino.

Il SAR (acronimo di Specific Absorption Rate) è il cosiddetto “tasso di assorbimento specifico”, ed esprime la misura della percentuale di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano quando questo viene esposto all’azione di un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF). Più specificamente, il SAR è definito come “la quantità di energia elettromagnetica che viene assorbita nell’unità di tempo da un elemento di massa unitaria di un sistema biologico”, per cui la sua unità di misura è il Watt/chilogrammo (o W/kg).

Non esiste una normativa specifica italiana che regolamenti i limiti di esposizione per i cellulari, ma nel mondo vari Paesi hanno definito dei limiti sul SAR che vengono fatti passare come dei limiti di sicurezza di esposizione. Ad esempio, negli Stati Uniti la Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC) impone un SAR inferiore a 1,6 W/kg, mediato su 1 grammo di tessuto. Nell’Unione europea, come fissato dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), il valore massimo consentito è di 2 W/Kg, mediati su 10 grammi di tessuto. Ma sono misurati su solo 6 minuti in Europa e su 30 minuti negli USA: difficilmente oggi una persona parla per solo 6 minuti!

Gli esperimenti fatti sull’uomo e sugli animali indicano che un assorbimento esteso a tutto il corpo fra 1 e 4 W/kg comporta un aumento di temperatura inferiore a 1 °C. L’esposizione prolungata con SAR > 4 W/kg provoca aumenti di temperatura interna superiori a 1-2 °C e può risultare in danni irreversibili. Ad esempio, negli esperimenti sui ratti condotti negli USA dal National Toxicology Program, l’esposizione a livelli di 10 W/kg ha indotto aumenti eccessivi della temperatura corporea, portando a mortalità gli animali.

Il limite di 2 W/kg per l’Europa – che è stato formalizzato nella Raccomandazione del Consiglio Europeo 1999/519/EC ed è, secondo il metodo di calcolo europeo, mediato su 10 grammi di tessuto contiguo (ovvero con proprietà elettriche quasi omogenee) in un periodo di 6 minuti – è stato fissato tenendo conto del fatto che: l’esposizione alla sorgente non è continua; il metabolismo del cervello è più elevato di quello del corpo, per cui le sue capacità di termoregolazione sono superiori.

I limiti sulla SAR dei cellulari e, più in generale, dei dispositivi radioemittenti fissati dal Consiglio UE nel 1999.

Per l’esposizione dell’intero corpo esiste un limite, fissato dall’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, che, lo ricordiamo, è un organismo privato), di 0,08 W/kg mediato rispetto all’intero corpo. Un SAR per l’intero corpo di 0,4 W/kg, dunque, è stato scelto come la restrizione che offre protezione adeguata per l’esposizione professionale. Un fattore di sicurezza aggiuntivo di 5 è stato introdotto per l’esposizione del pubblico, dando così un valore medio per il limite del SAR per l’intero corpo di 0,08 W/kg.

Il SAR viene usato per misurare l’esposizione ai campi elettromagnetici con frequenza portante compresa tra 100 kHz e 10 GHz. È comunemente usato per misurare l’energia assorbita dal corpo umano dai telefoni cellulari o, ad esempio, durante una sessione di risonanza magnetica tomografica. Esso vuole indicare la stima dell’energia elettromagnetica assorbita nell’unità di tempo e quindi della potenza assorbita da un soggetto irradiato. Non è però appropriato assimilare questa grandezza alla dose assorbita, che è usata per le radiazioni ionizzanti.

Si noti, inoltre, che – come sottolineato già nel 1993 dall’Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (NIOSH) statunitense – lo standard di legge è inadeguato perché “si basa su un solo meccanismo dominante: gli effetti nocivi sulla salute causati dal riscaldamento del corpo”. Oggi sappiamo, grazie a migliaia di articoli scientifici pubblicati su riviste peer-reviewed, che vi sono vari effetti biologici non termici dei campi elettromagnetici a radiofrequenza con esposizioni a soglie ben più basse di quelle di legge, sia a lungo termine che a breve termine: uno di questi ultimi è l’elettrosensibilità, patologia poco nota e spesso assai seria, di cui ora sveleremo alcuni aspetti sconcertanti.

 

Note al testo

1 Come spiegato dall’avvocato Stefano Bertone (Studio Ambrosio & Commodo) nel 1° Convegno Nazionale “Stop 5G”, tenutosi a Vicovaro (Roma) il 2 marzo 2019, si possono non solo fare cause legali per il risarcimento di lavoratori che hanno sviluppato tumori a seguito dell’uso dei telefonini, ma ci si può anche rivolgere a un giudice per richiedere che venga salvaguardato il proprio diritto alla salute, che è tutelato dall’art. 32 della Costituzione.

Infatti, “un aspetto di cui non si parla mai abbastanza è il fatto che i limiti di legge fissati dalla ‘legge quadro’ (ad es. i 6 V/m per le stazioni radio base) in realtà valgono solo per il ‘sopra’, ovvero sono un limite verticale che nessuno può sorpassare (cioè non si può andare sopra i 6V/m nei luoghi di permanenza stabile per più di 4 ore); ma non significa affatto che si possa stare ad es. a 4,9 V/m impunemente, cioè non valgono per il ‘sotto’. E questo è un aspetto giuridico estremamente importante nel dibattito attuale sul 5G”.

Come sottolinea Bertone, nel 2003 il Tribunale di Venezia, con riferimento a un elettrodotto, ha sentenziato: “Il rispetto dei limiti normativi non implica una presunzione assoluta di liceità delle emissioni ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente, del diritto alla salute”.

E poi cita il caso di una sentenza del 2000 della Cassazione, sempre riferita a un elettrodotto, la quale stabilisce che “l’Ordinamento non manca di una disciplina specifica circa i limiti massimi di esposizione. Discipline di questo tipo hanno valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti (cioè che vada sopra i limiti, ndr), non quello di rendere di per sé lecita la condotta che vi si uniformi (ad es. stando appena sotto i limiti, ndr). Rientra infatti nel potere dei giudici ordinare o accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nell’esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorché tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti al momento della decisione”.

Bertone osserva che, nel 2003, il Tribunale di Milano espresse il medesimo concetto sulle radiofrequenze (si trattava di una stazione radio base), e disse: “Il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente non rendono le emissioni di per sé lecite e compatibili con il diritto di tutela della salute. Deve infatti tenersi conto della rilevanza costituzionale del diritto alla salute e del grado di tutela conseguente, necessariamente prevalente sulla libertà di impresa (che non è un diritto, ndr), pur se prevista dall’art. 41 della Costituzione. Quindi, l’iniziativa imprenditoriale da parte di gestori di telefonia mobile e la facoltà di utilizzazione economica del bene immobile da parte del proprietario (era una causa contro un’antenna posta sul palazzo di fronte, ndr) sono espressione di interessi giuridicamente rilevanti subordinati al diritto alla salute”.

Infine, Bertone sottolinea che, in ambito di inquinamento acustico, i giudici, per tutelare la salute al di là dei casi in cui vengano superati i limiti di legge diurni e notturni, hanno introdotto un limite che si chiama “di normale tollerabilità”, pari a 3 decibel sopra il valore del livello di fondo. Questo valore è estremamente più basso dei limiti di legge. Quindi, è auspicabile che si possa fare qualcosa di questo genere anche per le radiofrequenze.

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Riferimenti bibliografici

  1. Levis A.G., “Campi elettromagnetici e principio di precauzione”, Associazione per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog, 2006, http://www.mednat.org/elettrosmog/levis/cap.1%20cem%20agg.%202006.pdf
  2. Decreto legge sui limiti per i campi fra 100 kHz e 300 GHz (DPCM 8 luglio 2003), https://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/2003/dpcm%208lug2003%20gu199.htm
  3. Decreto legge sui limiti per i campi alla frequenza di 50 Hz (DPCM 8 luglio 2003), https://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/2003/dpcm%208lug2003%20gu199.htm
  4. Decreto sulla metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti (Decreto 29 maggio 2008), https://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/2008/dm_29mag2008_gu156.htm
  5. Decreto sulle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica (Decreto 29 maggio 2008), https://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/2008/dm_29mag2008.htm
  6. D. Lgs. 159/2016 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/18/16G00172/sg
  7. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
  8. Leggi e norme sull’inquinamento elettromagnetico, https://www.extratech.it/Elettromagnetismo/normative-elettrosmog.htm
  9. I campi elettromagnetici, opuscolo informativo dettagliato dell’ENEA, http://www.brindisi.enea.it/intranet/626/opuscoli/I%20campi%20elettromagnetici%20CR%20Brindisi%20rev%201%20del%2025%20gennaio%202017.pdf
  10. Battaglia F. et al., Note sulla normativa relativa alla protezione della popolazione dagli effetti sanitari dei campi elettromagnetici, http://www.umbertotirelli.it/veronesi.htm
  11. SAR ed emissioni elettromagnetiche di cellulari e smartphone, https://www.hdblog.it/2017/11/06/SAR-smartphone-cellulari-guida-emissioni/
  12. Martucci M., Manuale di autodifesa per elettrosensibili, Terra Nuova Edizioni, 2018, https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/maurizio-martucci/manuale-di-autodifesa-per-elettrosensibili-9788866813910-236288.html

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