Inquinamento idrico: la normativa italiana

La normativa legata all’inquinamento idrico – cioè alla contaminazione dei mari e delle acque interne superficiali (fiumi e laghi) e di falda – fa parte di quella più generale relativa all’acqua, che suddivideremo in quattro aree tematiche: (1) sistema idrico integrato; (2) tutela dei corpi idrici dall’inquinamento; (3) uso potabile e acque minerali; (4) scarichi e trattamento delle acque reflue.

Naturalmente, la normativa legata a tali argomenti è trattata in varie leggi, come illustrato di seguito. Purtroppo, per le acque reflue industriali la normativa nazionale definisce soltanto i limiti – ovvero la concentrazione degli inquinanti – che devono essere rispettati allo scarico, ma non indica i trattamenti appropriati. Inoltre, per quanto riguarda i limiti, essa non chiarisce se vi sia differenza fra lo scarico su suolo o su un corpo idrico in secca, un evento purtroppo molto frequente negli ultimi anni.

Infine, molti inquinanti sono ancora largamente sottovalutati, anche a livello normativo, pur avendo il potenziale di raggiungere l’uomo attraverso l’acqua e di combinare gli effetti in modo sinergico ed in parte imprevedibile: ci riferiamo, ad esempio, agli inquinanti organici persistenti (comprendenti, fra gli altri, PFAS, diossine, etc.), ai fanghi di depurazione “imbottiti” di rifiuti di provenienza spesso del tutto ignota ed, infine, alle microplastiche scoperte di recente nelle acque di rubinetto.

Si deve, pertanto, tenere conto che l’uomo e gli altri organismi sono spesso esposti attraverso l’acqua a “cocktail” di sostanze chimiche, di cui a priori non si conosce la composizione. Per l’ISPRA “è necessario prendere atto di queste evidenze, confermate a livello mondiale, e del fatto che le metodologie utilizzate in fase di autorizzazione, che valutano le singole sostanze e non tengono conto degli effetti cumulativi, debbono essere analizzate criticamente al fine di migliorare la stima del rischio”.

Il sistema idrico integrato

Gli interventi mirati alla gestione, al controllo e all’uso delle risorse idriche sono regolati da un quadro normativo riconducibile alla L. 36/1994 (“Disposizioni in materia di risorse idriche”), nota anche come “legge Galli”, che ha avuto fra gli obiettivi quello di porre rimedio alla notevole frammentazione della gestione delle opere riguardanti il sistema idrico (circa 8.000 gestori in tutta Italia) ed alle gravi carenze gestionali riguardo i livelli minimi di servizio, la manutenzione e gli investimenti.

A questa hanno fatto seguito vari interventi normativi – alcuni dei quali di competenza regionale – che nel complesso costituiscono le linee guida per la corretta pianificazione delle risorse idriche. La normativa è stata abrogata dal D.lgs. 152/2006, che però ne ha mantenuto quasi del tutto i contenuti.

La legge n.36/1994 definisce il cosiddetto “sistema idrico integrato”(S.I.I.) come “l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”. La legge pone quindi l’attenzione sul “ciclo dell’acqua”, a partire dalla sua captazione, all’eventuale trattamento di potabilizzazione, alla distribuzione, allo scarico in fognature, fino alla depurazione delle acque reflue ed alla restituzione ai corpi idrici ricettori.

Il ciclo integrato delle acque ai sensi della L. 36/1994. (fonte: Ing. Gaspare Viviani, “La normativa italiana in materia di acque”) 

Come sintetizza ottimamente l’Ing. Viviani dell’Università di Palermo, per la L. 36/1994 “l’analisi del ciclo dell’acqua, e quindi il servizio idrico integrato che ne è alla base – tanto in fase costitutiva, quanto in quella gestionale – vanno organizzati nell’ambito di un territorio omogeneo, definito ‘Ambito Territoriale Ottimale’ (A.T.O.). La scelta di una scala territoriale di ambito ha l’obiettivo di superare la frammentazione della gestione delle risorse idriche (opere acquedottistiche, fognarie e depurative)”.

La Legge 36/1994 prevede una netta divisione fra le funzioni di “ controllo” (che spetta all’A.T.O. ed è quindi di competenza pubblica) e quella di “gestione” (che può essere privata). La Legge 42/2010, di conversione del decreto-legge del 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti  concernenti enti locali e regioni, ha però soppresso gli A.T.O., anche se non è chiaro quale soggetto li sostituirà.

Tutela dei corpi idrici dall’inquinamento

La tutela dei corpi idrici dall’inquinamento è invece regolata dal D.Lgs. 152/1999 e dal D.Lgs. 152/2006, che disciplinano in particolare la protezione e il risanamento dei corpi idrici nonché la regolamentazione delle reti fognarie e dei sistemi depurativi, con l’obiettivo di garantire degli “obiettivi di qualità” ambientale e per specifica destinazione d’uso (potabile, balneare, etc.) del corpo idrico.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle caratteristiche dei corpi idrici e delle possibili fonti di inquinamento, per i corpi idrici superficiali vanno rilevati parametri – distinti in parametri di base (obbligatori) e parametri addizionali – relativamente a: (1) Acqua; (2) Biota; (3) Sedimenti. Per il monitoraggio delle acque sotterranee, invece, vanno effettuate: (a) misure quantitative (livello piezometrico, portate); (b) misure qualitative (analisi chimiche).

Il D.Lgs. 152/1999 stabilisce degli “stati di qualità ambientale” per i corpi idrici superficiali e per le acque sotterranee (v. Tabella qui sotto) e fissa i parametri indicatori per la valutazione della qualità delle acque; mentre il D.Lgs. 152/2006 fissa nell’Allegato 1 i criteri per l’individuazione dei corpi idrici “significativi” da classificare e monitorare per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale, e richiede che entro il 31/12/2015 sia raggiunto lo stato di qualità ambientale “buono” per i corpi idrici superficiali.

Stati di qualità ambientale dei corpi idrici (da Viviani G., cit.).

Il D.Lgs. 152/2006, inoltre, definisce “aree vulnerabili” da nitrati di origine agricola le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi. E identifica come “aree sensibili”, fra le altre, le acque superficiali già eutrofizzate o di prossima eutrofizzazione, e le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che abbiano più di 50 mg/l di nitrati.

L’uso potabile e le acque minerali

Il D.Lgs. 31/2001 (in attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) fissa le caratteristiche delle acque per l’uso potabile – cioè i criteri di qualità delle acque idonee per il consumo umano, previa eventuale potabilizzazione – e definisce, in particolare, dei “valori parametrici da non superare” per 64 parametri di natura fisica, chimica e microbiologica.

I limiti di legge italiani microbiologici per l’acqua di rubinetto (sopra) e minerale (sotto).

I limiti di legge italiani dei parametri chimici per le acque per uso potabile.

I limiti di legge italiani dei parametri indicatori per le acque per uso potabile.

Il già citato D.Lgs. 152/2006 classifica le acque superficiali in tre categorie (A1, A2, A3), a seconda delle loro caratteristiche, stabilendo dei livelli di trattamento crescenti passando dalla classe A1 alla A3 e vietando l’utilizzo delle stesse se peggiori di A3. Inoltre impone, sia per le acque superficiali sia per quelle profonde, delle “aree di salvaguardia” che le Regioni devono definire, distinte in:

  • zona di tutela assoluta (divieto assoluto di qualunque attività; > 10 m);
  • zona di rispetto (limitata attività; > 200 m);
  • zona di protezione (uso controllato).

Il medesimo decreto legislativo definisce, infine, le linee minime degli impianti di potabilizzazione per le acque di origine superficiali, a seconda della classificazione delle acque stesse:

  • Acque di tipo A1: “trattamento fisico semplice + disinfezione” (filtrazione + disinfezione);
  • Acque di tipo A2: “trattamento fisico e chimico normale + disinfezione” (preossidazione + chiariflocculazione + filtrazione + disinfezione);
  • Acque di tipo A3: “trattamento fisico e chimico spinto + affinazione + disinfezione” (preossidazione + chiariflocculazione + filtrazione + filtri a carboni attivi + disinfezione).

Per quanto riguarda invece le acque minerali, in Italia può essere venduta con la dicitura acqua minerale solo l’acqua che risponde ai criteri di legge stabiliti dal D.Lgs. 176/2011 (attuazione della Direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), il quale recita: «Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari ed, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute».

Per le acque potabili, le ultime due specificazioni (caratteristiche igieniche e proprietà salutari) non sono invece richieste. Se ne deduce, quindi, che le acque minerali siano intrinsecamente superiori, già per previsione di legge, alle comuni acque potabili distribuite dalla rete idrica. Va inoltre segnalato il D.M. 10/02/2015 sui criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

Scarichi e trattamento delle acque reflue

La disciplina degli scarichi è contenuta nel “solito” D.lgs.152/2006 (ed è in sostanza equivalente a quella del D.lgs. 152/99), che disciplina anche la tipologia minima di trattamento a cui i reflui devono essere sottoposti. Mentre il D.M. 185/2003 contiene norme precedenti sul riuso delle acque reflue.

Uno scarico è definito come “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”. Sono definite “acque di scarico” tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Gli scarichi di origine urbana sono classificati in: acque reflue domestiche (art. 64, comma 1 lett. g) acque reflue industriali (art. 74, comma 1 lett. h); acque reflue urbane (art. 74 , comma 1 lett. i, sono quelle che viaggiano dentro le fognature); acque meteoriche (art. 113, comprendono pioggia, neve, grandine, rugiada, etc.); acque reflue assimilate alle domestiche (art. 101, comma 7, ad es. quelle provenienti da allevamenti, coltivazioni, terme, impianti di acquacoltura o piscicoltura, etc.).

La disciplina degli scarichi (D.Lgs. 152/2006) prevede un doppio canale di controllo:

  1. quello riportato nelle tabelle dell’Allegato 5 alla parte III del Decreto, i cui limiti sono differenziati in funzione della provenienza degli scarichi; essi costituiscono valori inderogabili, di cui quindi non può essere concesso il superamento (limitatamente ai parametri nelle Tabb. 1, 2 e 5, mentre per le Tabb. 3 e 4 i limiti tabellari sono da applicare al cosiddetto “campione medio”);
  2. quello individuato dalle Regioni nell’ambito della redazione del cosiddetto “Piano di Tutela delle Acque” (PTA), un piano finalizzato al rispetto degli “obiettivi di qualità” che si vogliono raggiungere e garantire per i corpi idrici ricettori, da cui dipende la scelta dei limiti su concentrazioni e carichi massimi ammissibili per gli scarichi che in essi trovano recapito.

Limiti sulle acque reflue depurate (Tab. 1 All. 5 D.Lgs. 152/2006).

Limiti per lo scarico in “aree sensibili” (Tab. 2 All. 5 D.Lgs. 152/2006).

Limiti per lo scarico di reflui da attività produttive per lo scarico in pubbliche fognature ed in corpi recettori (Tab. 3 All. 5 D.Lgs. 152/2006).

Limiti per gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo (Tab. 4 All. 5 D.Lgs. 152/2006).

Si noti che i limiti tabellari sulle acque reflue dipendono anche – anzi, in prima battuta, soprattutto – dal valore del parametro chiamato “Abitante Equivalente” (AE) – o carico organico specifico – che è la quantità di sostanze organiche biodegradabili derivate da un’utenza civile o assimilabile a questa, convogliate in fognatura nell’arco temporale di un giorno (24 ore), cui corrisponde una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (120 ore) pari a 60 grammi di O2 al giorno (D.Lgs. 152/2006 art. 74).

Le tabelle con i limiti per i vari tipi di acque reflue. (fonte: Monica Sala, “Lo scarico di acque reflue: riferimenti normativi”)

Anche il trattamento minimo a cui devono essere sottoposte le acque reflue dipende dal parametro Abitante Equivalente. Nel caso di agglomerati con potenzialità inferiore a 2.000 AE, va effettuato un cosiddetto “Trattamento Appropriato”. Le tecnologie considerate “trattamenti appropriati” non sono definite dal decreto, tuttavia la Regione Emilia Romagna con la DGR 1053/03 ha normato l’applicazione dei sistemi di trattamento appropriati in base alla dimensione degli agglomerati.

Trattamenti appropriati per le acque reflue urbane per agglomerati <2.000 AE. (fonte: Sala)

Nel caso di agglomerati con potenzialità superiore a 2.000 AE e scarico in acque dolci, sono previsti per la depurazione dei “Trattamenti Secondari”, ed invece addirittura dei “Trattamenti Spinti” oltre i 10.000 AE in “aree sensibili” (sia che si tratti di acque dolci che marine).

Queste informazioni non sostituiscono in alcun modo la consulenza di uno studio legale specializzato, ma vogliono essere solo una prima introduzione all’argomento. Si prega inoltre di segnalare eventuali errori residui od omissioni riscontrati in questa pagina a: info@inquinamento-italia.com. 

 

Riferimenti bibliografici:

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