Normativa italiana sull’inquinamento acustico

Le normative di legge sono state introdotte per limitare l’esposizione professionale e quella pubblica (ad es. in ambito residenziale) a rumori pericolosamente elevati. L’esposizione al rumore non sul posto di lavoro non è regolamentata o disciplinata nello stesso modo dell’esposizione professionale. Ricordiamo che per le misurazioni di legge il fonometro deve essere di Classe 1 e conforme alla CEI EN 60804.

Il 16 febbraio 2017 sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri due decreti legge che hanno lo scopo di armonizzare la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (Legge 447/95 e D.Lgs. 194/2005) con quella europea, in attuazione della Legge 161/2014 (Legge Europea 2013 bis), che impegnava il Governo ad una revisione della normativa acustica di ampia portata: dall’acustica ambientale ed edilizia alla regolamentazione del rumore delle macchine destinate ad operare all’aperto.

I testi dei due decreti (D.L. 17/2/2017 n°42 e D.L. 17/2/2017 n° 41) prevedono, rispettivamente:

1) L’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

2) L’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento CE n. 765/2008.

Il primo decreto si occupa delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, dell’informazione del pubblico, dell’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore perla salvaguardia della popolazione.

In particolare, il decreto prevede che i Comuni completino, entro il 30 giugno 2017, la mappatura acustica (prevista già dal D.Lgs. 194/2005), in conformità con la Direttiva 2007/2/CE. Le mappe acustiche serviranno ai Comuni per redigere dei piani d’azione – da aggiornarsi ogni 5 anni – entro il 18 giugno 2018.

Un’interessante novità di questo decreto legge è che prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale fino ad oggi escluse dalla normativa, quali: gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche. Inoltre, disciplina la figura professionale del tecnico competente in acustica.

Il secondo decreto, invece, razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e sprovviste di marcatura CE; semplifica i procedimenti di autorizzazione e di certificazione da parte degli organismi preposti; rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.

Le leggi precedenti ed i valori limite

Il precedente Decreto Legislativo 194/2005, invece, aveva provveduto ad attuare la Direttiva Europea 2002/49/CE sulla determinazione e gestione del rumore ambientale. Prevede l’obbligo da parte degli enti gestori degli assi stradali e ferroviari principali, degli aeroporti principali e degli agglomerati urbani con più di 250.000 abitanti e con più di 100.000 abitanti, con tempistiche differenti, di elaborare la Mappatura Acustica Strategica nonché i Piani d’Azione per l’abbattimento del rumore ambientale.

Le autorità competenti per i rispettivi agglomerati, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche, hanno inoltre l’obbligo di redigere, e trasmettere alla regione, i “piani di azione” destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. L’adozione della Mappatura Acustica Strategica costituisce dunque il presupposto conoscitivo indispensabile per gestire i problemi legati all’inquinamento acustico.

Le mappe strategiche richieste dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 sono relative agli indicatori acustici europei Lden e Lnight: Lden è il descrittore acustico giorno-sera-notte, ed è usato per stimare il disturbo legato all’esposizione al rumore nell’arco dell’intera giornata; Lnight è il descrittore acustico notturno relativo ai disturbi del sonno (livello sonoro nell’orario 22-6).

È importante sottolineare che le mappe acustiche strategiche sono delle mappe globali, pertanto non hanno un livello di dettaglio tale da renderle realistiche anche a scala locale, e non vanno dunque interpretate a tale livello. La Mappatura Acustica Strategica è pertanto uno strumento adeguato a larga scala che deve essere in generale affinato con un’adeguata campagna di monitoraggio acustico quando si analizzano interventi di mitigazione acustica che sono invece a scala ridotta.

Per evitare fraintendimenti, va sottolineato che il concetto di Mappatura Acustica Strategica si differenzia da quello di “classificazione acustica del territorio” (o zonizzazione), che indica invece la procedura che porta a differenziare il territorio di un Comune in sei classi omogenee, sulla base degli usi urbanistici consentiti realizzati o in previsione, e ad ognuna delle quali competono specifici limiti acustici.

La Legge 447/95 rappresenta invece la “legge quadro” nazionale sull’inquinamento acustico, specie in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo. Essa determina i valori limite di emissione sonora da parte di una sorgente sonora (misurato in prossimità della sorgente stessa), ed il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Ciò in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso della zona da proteggere.

Esposizione dei lavoratori

Negli USA, i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori una protezione dell’udito per coloro che sono esposti ad un’intensità di rumore uguale o superiore a 90 dB (A) durante un turno di 8 ore. La direttiva dell’Unione Europea 2003/10 /CE prevede che i datori di lavoro forniscano una protezione uditiva per i loro dipendenti che lavorino vicino a rumori superiori a 80 dB (A) e che la protezione uditiva sia obbligatoria per livelli di rumore superiori a 85 dB (A), sempre durante un periodo di 8 ore.

In Italia, la normativa in materia è il “testo unico in materia di sicurezza” (D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81), in attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, in particolar modo per la parte che riguarda il rumore. Vi sono due grandezze che danno il valore dell’esposizione al rumore continuo  che possono essere confrontati con i limiti di legge:

  • il livello di esposizione individuale al rumore giornaliero (Lex,d): si tratta del valore medio  ponderato, in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore.
  • il livello di esposizione individuale al rumore settimanale (Lex,w): è il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di 5 giornate lavorative di 8 ore.

Quella di un Lex compreso fra 80 e 85 dB (A) è una fascia di “preallarme” con l’obbligo di informazione del lavoratore, di fornitura di dispositivi di protezione individuali, di controllo sanitario (su richiesta del lavoratore e conferma del medico competente, programmazione di misure tecniche e organizzative.

Fra 85 e 87 dB (A), invece, scatta invece un vero e proprio “allarme”, per il quale vi è l’obbligo di usare i dispositivi di protezione personale, di una sorveglianza sanitaria (una volta all’anno  o diversamente indicato dal medico competente e regolamentazione per l’accesso ai luoghi in cui si possono determinare Lex > 85 dB, ed anche in questo caso programmazione di misure tecniche e organizzative.

Oltre gli 87 dB (A), od in presenza di forti rumori impulsivi, si entra in un’“emergenza” per quanto riguarda il rumore limite di esposizione, che richiede l’adozione di misure immediate per riportare ’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, l’individuazione delle cause dell’esposizione eccessiva, la modifica delle misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Riassunto dei principali adempimenti richiesti.

Il ruolo delle ARPA

L’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) ha importanti competenze in materia di inquinamento acustico tra cui: vigilanza e controllo dell’inquinamento acustico, classificazione acustica del territorio (zonizzazione), valutazione e pareri circa il rispetto della normativa vigente a livello nazionale e locale in materia di inquinamento acustico (previe misurazioni acustiche e fonometriche, etc.

L’ARPA partecipa anche all’adozione di piani di risanamento acustico da parte dei Comuni e si può avvalere dell’operato dei “Laboratori di igiene e profilassi delle AUSL”. Le misurazioni fonometriche richieste dai privati, ed effettuate dall’ARPA in loro favore, sono a pagamento, a meno che essa non agisca su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, in seguito ad un esposto-denuncia del cittadino.

 

Riferimenti bibliografici:

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