Inquinamento radioattivo: la normativa in materia

La normativa legata all’inquinamento radioattivo, data la natura stessa dell’argomento, è trattata in varie leggi, come illustrato di seguito. Spicca, comunque, l’assenza di una legge che ponga dei limiti al radon nelle case ed alla radioattività dei materiali da costruzione (che potrebbero anche essere contaminati da rifiuti radioattivi, oltre ad avere talvolta livelli importanti di radioattività naturale).

La nuova direttiva europea (2013/59/EURATOIM) – che deve essere recepita dall’Italia entro il 18 febbraio 2018 – contempla invece tutte etre le principali situazioni di esposizione possibili alle radiazioni ionizzanti – e cioè esposizioni esistenti, pianificate (ad es. mediche) e di emergenza – tutte le categorie di esposizione, vale a dire l’esposizione professionale e quella della popolazione.

Protezione della popolazione e dei lavoratori

La normativa che disciplina la materia della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione dal pericolo delle radiazioni ionizzanti è costituita unicamente dal D.Lgs. 230/95 del 17 marzo 1995 (modificato dai decreti D.Lgs. 241/2000, D.Lgs 257/2001, D.Lgs 100/2011 e D.Lgs 45/2014, in attesa del recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM. Il suddetto D.Lgs. 230/95 è stato emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

In particolare, il suo Capo X – Interventi – disciplina le situazioni determinate da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell’ambiente, tale da comportare nell’arco di un anno per i gruppi di riferimento della popolazione interessati dall’emergenza valori di dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della popolazione. Tali eventi incidentali comprendono quelli in impianti nucleari italiano o esteri, nelle installazioni che utilizzano materie radioattive soggette ad autorizzazioni, nel corso di trasporto di materie radioattive, etc.

Il medesimo D.Lgs. stabilisce, fra le altre cose, il limite di dose efficace per gli individui della popolazione, stabilito in 1 mSv per anno solare (si tratta, grosso modo, della metà del fondo naturale). Tale limite di dose per la popolazione generale vale anche per i lavoratori che, in relazione alle proprie occupazioni, sono considerati lavoratori “non esposti”, nonché per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi.

Per le attività lavorative durante le quali i lavoratori (e, eventualmente, persone del pubblico) sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del torio od a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione, le grandezze in questione – misurate in tutti i luoghi di lavoro sotterranei o in zone ben individuate – non devono superare il livello di azione di 500 Bq/mc di concentrazione media annua.

Il D.Lgs. 187/2000 è stato invece emanato, più specificamente, in attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. Si tratta di una normativa di particolare utilità per i bambini, i programmi di screening, e per le procedure mediche comportanti alte dosi di radiazioni, quali la radiologia interventistica, la tomografia computerizzata o la radioterapia.

Piano nazionale contro le Emergenze Radiologiche

Il Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche – approvato con decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2010 (pubblicato nel Suppl. ordinario della G.U. del 24-5-2010) – individua e disciplina le misure necessarie per fronteggiare gli incidenti che avvengono in impianti nucleari al di fuori del territorio nazionale o in altri eventi incidentali che possano dar luogo a una immissione di radioattività nell’ambiente, tali da richiedere azioni di intervento coordinate.

Si noti che la legislazione italiana non fissa dei livelli dosimetrici di intervento per l’introduzione di eventuali contromisure, quali restrizioni sulla produzione e sul consumo di alimenti contaminati; tuttavia l’Unione Europea ha emanato diversi Regolamenti che fissano i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari (CCE 1989a; CCE 1989b) – v. tabella qui sotto – e per gli alimenti animali (CCE 1990), che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica, ai fini della protezione della popolazione.

Livelli massimi ammissibili per i prodotti alimentari in caso di emergenze nucleari e radiologiche. (fonte: CCE 1989a; CCE 1989b)

 

Gestione, traffico e abbandono di rifiuti radioattivi

Gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 230/95, e successive modifiche e integrazioni prevedono l’obbligo di nullaosta preventivo per gli impianti, stabilimenti, istituti, gabinetti medici, laboratori da adibire ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti o apparecchiature contenenti dette materie, i depositi di rifiuti radioattivi nonché l’utilizzo di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti. A seguito dell’attuazione della Direttiva 1996/29/EURATOM, è stato emanato il D.Lgs. 241/00, poi modificato dal D.Lgs. 257/01.

La recente legge sui reati ambientali o “ecoreati” (Legge 68/2015) ha previsto delle pene per il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. È infatti prevista la reclusione da 2 a 6 anni – e una multa da 10.000 a 50.000 euro – per chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale radioattivo. Le pene vengono aumentate se, dalle suddette attività, derivi un concreto pericolo per le persone, per le acque e l’aria, per il suolo o il sottosuolo, per la flora o la fauna.

Sempre in materia di rifiuti radioattivi, ricordiamo il D.Lgs. 45/2014, in attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; ed il D.Lgs.100/2011, che contiene delle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 20 febbraio 2009, n. 23, in attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

Ricordiamo, inoltre, il precedente D.Lgs. 23/2009, emanato in attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito; e il D.Lgs. 52/2007, in attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

Materiali da costruzione e radon in edifici residenziali

Per quanto riguarda invece i materiali da costruzione, ad oggi purtroppo non esiste una normativa organica che stabilisca limiti di concentrazione dell’attività dei radionuclidi naturali in tali materiali, né a livello nazionale né – curiosamente – a livello europeo.

In ambito nazionale, infatti, vi è solo il DPR 246/93: “Regolamento di attuazione direttiva 89/106/CEE sui prodotti da  costruzione. All’Allegato A: “Requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere”, punto 3): Igiene, salute ed ambiente, recita: “[..] l’opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire una  minaccia per l’igiene o la salute degli  occupanti o dei vicini, causata, in particolare,[..] dall’emissione di radiazioni pericolose”.

In ambito europeo, invece, vi è il “Radiation Protection 112: Radiological protection principles concerning the natural radioactivity of building materials”, un documento specifico – pubblicato agli inizi del 2000 – contenente delle linee guida sui principi di radioprotezione riguardanti la radioattività naturale nei materiali da costruzione. Esso contiene anche un indice di concentrazione di attività  “I” per identificare i materiali critici. Affinché un materiale possa essere considerato “idoneo” I deve essere minore o uguale a 1.

Per quanto riguarda, infine, il radon negli edifici residenziali, a livello europeo è in vigore la raccomandazione 90/143/EURATOM del 21/02/90, che per gli edifici residenziali esistenti consiglia una soglia d‘intervento di 400 Bq/mc, e per quelli nuovi (ancora in fase di progetto) di 200 Bq/mc. In caso di superamento, è raccomandata l’adozione di misure per abbassare la concentrazione di radon. In Italia, a riguardo, non esiste ancora un limite di legge.

Queste informazioni non sostituiscono in alcun modo la consulenza di uno studio legale specializzato, ma vogliono essere solo una prima introduzione all’argomento. Si prega inoltre di segnalare eventuali errori residui od omissioni riscontrati in questa pagina a: info@inquinamento-italia.com. 

 

Riferimenti bibliografici:

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